forma, pubblica o privata, della procura per stipulare
mutuo fondiario
Not. Andrea Cimino
Ho autenticata una procura con la quale Tizio incarica Ciao di contrarre
un mutuo ipotecario.
Il collega che deve fare il mutuo richiede la procura in forma
pubblica.
La richiesta è, a mio avviso, infondata (non ci sono problemi né per
il mutuo, né per la costituzione dell'ipoteca, né per il rilascio della copia
esecutiva).
Perché mai la procura dovrebbe rivestire la forma pubblica?
Non è necessario per la conclusione del mutuo (non siamo infatti nelle
rare ipotesi in cui la legge prescrive tale forma) non per la costituzione di
ipoteca (qui non c'è bisogno di dire alcunché) ritengo neanche per il rilascio
della copia esecutiva per la quale è necessario e sufficiente che la obbligazione
di somme di danaro risultino da un atto pubblico
Not.
Marco Chiostrini
La richiesta della forma pubblica per la procura era fondata quanto
vigeva il vecchio testo sul credito fondiario (due riforme normative fa) che
richiedeva - per la quietanza -la forma pubblica per l'atto.
Allo stato la forma legale è quella scritta, ex D.P.R. 385/1993. Ergo,
la forma autentica è sufficiente.
Not. Emilia Spedaliere
Ritengo che
per il mutuatario-datore di ipoteca occorre la procura per atto pubblico ai
fini del rilascio della copia esecutiva.
Mi sono
formata tale opinione sulla base dello lo studio di S.Tondo, in Studi e
materiali n.4 anni 92/95, pag. 459 sgg., che distingue:
procura
per scrittura privata per il mutuante
procura
per atto pubblico per il mutuatario-datore di ipoteca (ai fini del rilascio
della copia esecutiva).
Cfr. Studio
n.1497 del 29.02.1997, in BDN.
Not. Marco Gori
Molti anni fa, la procura per stipulare un mutuo fondiario (quindi,
solo per la posizione del mutuatario) andava fatta per atto pubblico in
quanto la legge prevedeva tale forma vincolata per la quietanza della somma,
per cui venne ritenuto da qualche Conservatore di Archivio nulla la procura
resa nella forma di scrittura privata.
Non sono sicuro se anche col D.Lgs. 385/1993, sia necessaria tale
forma vincolata, ma sono certo che la procura per l'intervento del terzo datore
non comporta la necessità dell'atto pubblico.
Not. Marco Lanzavecchia, chiarische
Il D.Lgs. 385/1993 (art. 38 sgg.) non prevede nessuna forma specifica
per il mutuo fondiario (tantomeno per l'erogazione) ed ha abrogato la
precedente normativa in materia.
Naturalmente per “le private” non è possibile il rilascio di
copie esecutive.