forma, pubblica o privata, della procura per stipulare mutuo fondiario


 

Not. Andrea Cimino

acimino@notariato.it

 

Ho autenticata una procura con la quale Tizio incarica Ciao di contrarre un mutuo ipotecario.

 

Il collega che deve fare il mutuo richiede la procura in forma pubblica.

 

La richiesta è, a mio avviso, infondata (non ci sono problemi né per il mutuo, né per la costituzione dell'ipoteca, né per il rilascio della copia esecutiva).
Perché mai la procura dovrebbe rivestire la forma pubblica?

 

Non è necessario per la conclusione del mutuo (non siamo infatti nelle rare ipotesi in cui la legge prescrive tale forma) non per la costituzione di ipoteca (qui non c'è bisogno di dire alcunché) ritengo neanche per il rilascio della copia esecutiva per la quale è necessario e sufficiente che la obbligazione di somme di danaro risultino da un atto pubblico

 

 


 

Not. Marco Chiostrini

mchiostrini@notariato.it

 

La richiesta della forma pubblica per la procura era fondata quanto vigeva il vecchio testo sul credito fondiario (due riforme normative fa) che richiedeva - per la quietanza -la forma pubblica per l'atto.

 

Allo stato la forma legale è quella scritta, ex D.P.R. 385/1993. Ergo, la forma autentica è sufficiente.

 

 


 

Not. Emilia Spedaliere

espedaliere@notariato.it

 

Ritengo che per il mutuatario-datore di ipoteca occorre la procura per atto pubblico ai fini del rilascio della copia esecutiva.

Mi sono formata tale opinione sulla base dello lo studio di S.Tondo, in Studi e materiali n.4 anni 92/95, pag. 459 sgg., che distingue:

procura per scrittura privata per il mutuante

procura per atto pubblico per il mutuatario-datore di ipoteca (ai fini del rilascio della copia esecutiva).

 

Cfr. Studio n.1497 del 29.02.1997, in BDN.

 

 


 

Not. Marco Gori

mgori@notariato.it

 

Molti anni fa, la procura per stipulare un mutuo fondiario (quindi, solo per la posizione del mutuatario) andava fatta per atto pubblico in quanto la legge prevedeva tale forma vincolata per la quietanza della somma, per cui venne ritenuto da qualche Conservatore di Archivio nulla la procura resa nella forma di scrittura privata.

 

Non sono sicuro se anche col D.Lgs. 385/1993, sia necessaria tale forma vincolata, ma sono certo che la procura per l'intervento del terzo datore non comporta la necessità dell'atto pubblico.

 

 


 

Not. Marco Lanzavecchia, chiarische

mlanzavecchia@notariato.it

 

Il D.Lgs. 385/1993 (art. 38 sgg.) non prevede nessuna forma specifica per il mutuo fondiario (tantomeno per l'erogazione) ed ha abrogato la precedente normativa in materia.

 

Naturalmente per “le private” non è possibile il rilascio di copie esecutive.